Annullamento Debiti

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Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.
I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”.
Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000; nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.
Facciamo presente che sono esclusi, da questa iniziativa, i debiti:
- dovuti a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie UE di cui all’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
- l’Iva riscossa all’importazione.
La relazione Illustrativa al D.L. 4/2021 chiarisce che la disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.