Bonus Natale: Condicio sine qua non, a chi spetta e adempimenti
Gentile Lettore,
l’articolo 2-bis, del decreto Omnibus (Legge n. 143/2024, di conversione del D.L. n. 113/2024, ha previsto l’erogazione di un’indennità a favore dei lavoratori subordinati, pubblici e privati, titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024.
A seguito di chiarimenti forniti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, con la presente informativa, si illustrano i requisiti necessari per la richiesta e le modalità di presentazione della domanda.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Premessa
Nel Decreto Omnibus, l’articolo 2-bis ha previsto per l’anno 2024 un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti nella misura massima di 100 euro. Il beneficio in oggetto è subordinato al verificarsi di determinate condizioni.
Condicio sine qua non
Ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro. Trattasi di quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro, non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il lavoratore dipendente per poter richiedere il bonus deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
1 – un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. Più in particolare, si osserva che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, co. 692, lett. g, L. 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE (art. 1, DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito), e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva (art. 1, co. da 58 a 62, L 29 dicembre 2022, n. 197).
Nella determinazione del predetto reddito complessivo, inoltre, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati relativi agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44, co. 1, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito) e al regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito, art. 5, D. Lgs 27 dicembre 2023, n. 209).
2 – il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) e alternativamente:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In relazione a quest’ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale -, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito di cui al numero 2) sopra illustrato.
3 – l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro.
Al riguardo, si osserva che la riduzione dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo dell’anno, espressamente prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. La detrazione cui fare riferimento è quella di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR (nella misura prevista per l’anno d’imposta 2024), senza alcuna riduzione.
In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.
Richiesta del bonus da parte del lavoratore
Il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Adempimenti del datore di lavoro
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Analogamente, si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus.
P.S.: Modello Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
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