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Domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome

il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – in vigore dal 13 agosto 2022- nel dare
attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale, tra cui, la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Questo per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Il D.Lgs. n. 105/2022 inserisce al sopra citato articolo 68 del T.U. il comma 2-ter in forza del quale:

  • Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022, ossia la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

Pertanto, l’indennità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta.

La domanda telematica di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  • sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
  • Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza.

L’Inps ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

In caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

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