Emersione rapporti di lavoro
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro, di presentare le istanze per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, o per rinnovare permessi di soggiorno scaduti, di soggetti presenti sul territorio nazionale. Le domande possono essere presentate dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020.
I datori di lavoro hanno la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, presentando istanza presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche a partire dalle ore 7:00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22:00 del 15 luglio 2020 sul sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore, unitamente ad una marca da bollo di euro 16,00.
I datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, possono presentare l’istanza all’INPS, esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.
Le istanze sono presentate a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 15 luglio 2020 sul sito: www.inps.it, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore, unitamente ad una marca da bollo di euro 16,00.
I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite gli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base di una convenzione, inoltrando la domanda su apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30. E’ previsto il pagamento di un contributo forfettario pari ad euro 130,00 a copertura degli oneri e una marca da bollo di euro 16,00.
Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Gli imprenditori agricoli, ai fini della determinazione del reddito, possono essere valutati anche dagli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA.
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