Inasprimento delle sanzioni dovute per violazioni in materia di lavoro
L’art.1, comma 445, della Legge di Bilancio 2019 n.145/2018, ha previsto l’inasprimento degli importi relativi alle sanzioni in materia di lavoro, che vanno ad incidere in particolar modo sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.
Le nuove Sanzioni in materia di lavoro
L’art. 1, comma 445 della Legge n. 145/2018 ha previsto delle maggiorazioni sugli importi sanzionatori per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
In particolare, viene stabilito l’aumento del: |
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Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Applicazione delle nuove sanzioni
Le nuove sanzioni trovano applicazione in relazione alle violazioni che si realizzano a partire dal 2019, prendendo come riferimento il momento in cui la condotta illecita viene individuata.
Volendo fare un esempio, se un datore di lavoro dovesse impiegare “in nero” un lavoratore per un periodo che va dal 2018 al 2019, non si applicheranno al periodo due distinti apparati sanzionatori, ma verranno applicate le nuove sanzioni in relazione al momento in cui la violazione è stata accertata e pertanto cessata.

Nel caso di recidiva, ovvero laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, gli importi di cui sopra, subiranno un’ulteriore incremento del 20%.
Diffida e modalità di pagamento
La maxisanzione per lavoro nero è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, ovvero, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.Questi importi andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione, fino a quel momento, restano validi i codici tributo in uso.Le Violazioni
Riepilogando, le violazioni oggetto di revisione degli importi applicati sono:


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