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Incentivo per Assunzione con Contratto d’Apprendistato Professionalizzante di lavoratori percettori di naspi

Incentivo per Assunzione con Contratto d’Apprendistato Professionalizzante di lavoratori percettori di naspi

5 Gennaio 2021

Un’azienda, se guidata da un Consulente specializzato in Assunzioni Agevolate, può avere l’opportunità di assumere quindi inserire nella propria compagine aziendale un nuovo lavoratore con contratto d’Apprendistato Professionalizzante qual ora sia percettore di naspi.

I lavoratori beneficiari di Naspi, senza limiti di età, possono essere assunti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante con esclusione :

  • della libera recedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato (si applica, invece, la disciplina in materia di licenziamenti individuali)
  • della estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato

Per ciò che concerne la tipologia e l’entità dell’incentivo suddividiamo l’incentivo contributivo, quello economico e fiscale.
I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno; mentre I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10% (Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista).

Per ciò che concerne l’incentivo economico, l’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, l. n. 388/00; Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.

Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Tutti i datori di lavoro possono beneficiare di tale situazione agevolativa e i destinatari come evidenziato dalla normativa invero l’Art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15; mess. Inps n. 2243/17, sono i soggetti senza limiti di età che sono percettori di Naspi e i soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione di NASPI, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Giova rilevare e da sottolineare anche il regime sanzionatorio e i casi di esclusione previsti dalla normativa.

Per ciò che concerne le sanzioni, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento che avrebbe raggiunto l’apprendista al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, nel caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a suo carico, di cui egli sia esclusivamente responsabile, tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle singole tipologie di contratto di apprendistato; rileviamo come sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva) se il contratto manca della forma scritta o manca del piano formativo individuale nonché nel caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva attuative dei principi stabiliti all’art. 42, comma 5, lett. a, b, c, del d.lgs. 81/15
(a- divieto di retribuzione a cottimo;
b- possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori;
c- presenza di un tutor o referente aziendale)

Sono esclusi dagli incentivi contributivi i datori di lavoro che non siano in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC), con l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, con i rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli incentivi non spettano anche nei seguenti casi:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse;
  • se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest’ultimo in rapporti di collegamento o controllo.

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Studio Gradelli

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