Nuova polizza per le imprese contro i danni catastrofali (Polizza CAT NAT)
La legge di Bilancio 2024 (legge n.213/2023) ha introdotto, all’articolo 1 comma 101 e 111, l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni materiali causati da eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Tale obbligo, inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 del Decreto Milleproroghe (Decreto-legge del 27 dicembre 2024 n.202).
L’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali (CAT NAT) è stato introdotto per supportare le imprese italiane nella gestione degli eventi naturali estremi, promuovendo la prevenzione e la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria. Questo metodo mira a una gestione più organizzata dei rischi, spostando l’attenzione dalla semplice riparazione dei danni a una preparazione proattiva, incoraggiando le aziende ad adottare misure di protezione e riducendo l’impatto economico distribuendo il rischio tra impresa, compagnia assicurativa e Stato. In questo modo l’assicurazione obbligatoria supporterà le aziende nella gestione dei danni derivanti da calamità naturali, in particolar modo nei confronti di piccole e medie imprese spesso meno assicurate.
Le modalità attuative e operative della Polizza CAT NAT riguardano:
- Ambito di applicazione
- Beni assicurati
- Definizione degli eventi catastrofali
- Determinazione del premio
- Franchigia, massimali e limiti di indennizzo
- Modalità di calcolo e adeguamento periodico dei premi
- Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie assicurative
Cosa si intende per eventi calamitosi e catastrofali?
La copertura assicurativa si applica ai danni derivanti da eventi naturali di carattere eccezionale, quali:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni (fuoriuscita d’acqua, incluso il trasporto di sedimenti ad alta densità, dalle sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche temporanei, da reti di drenaggio artificiale, causati da eventi atmosferici naturali)
- nonché da sismi (movimenti improvvisi e repentini della crosta terrestre causati da fattori interni, a condizione che i beni assicurati si trovino in aree identificate tra quelle colpite dal sisma, secondo i provvedimenti delle autorità competenti, rilevati dalla rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono considerate parte dello stesso episodio e i danni sono trattati come singolo sinistro)
- e frane (movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un pendio o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, incluse anche se non causate da infiltrazioni d’acqua).
In particolare, il rischio sismico è coperto quando i beni assicurati si trovino nell’aree interessate dal sisma mentre il rischio di frane è coperto quando esse si verificano in maniera rapida comportando un distacco della roccia per un intero rilievo sotto l’azione della gravità, escludendo perciò distacchi graduali e non immediati. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
I soggeti interessati
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede all’estero ma con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile. La polizza CAT NAT è obbligatoria quindi per le attività commerciali e società di qualsiasi tipo; invece, ne risultano escluse dall’obbligo le imprese agricole, alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.

Nota bene: Nel caso in cui il proprietario e l’utilizzatore non siano la stessa persona e il proprietario non si occupi di assicurare i beni rientranti nella Polizza CAT NAT, l’obbligo di farlo ricadrà sull’utilizzatore.
Beni assicurati
La polizza assicurativa deve coprire i danni diretti ai beni materiali, inclusi immobili, impianti e macchinari, come indicato nell’art. 2424 comma 1 del Codice civile (sezione Attivo, voce B-II numeri 1,2,3,). Pertanto, la polizza include la copertura dei beni:

Tuttavia, ci sono delle esclusioni. Non sono assicurabili i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Inoltre, non sono coperti i danni che siano conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, quella conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, e quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Determinazione del premio assicurativo
Il premio previsto dalla Polizza CAT NAT è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo quindi conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Il premio viene calcolato utilizzando dati storici, mappe di rischio e ulteriori modelli che valutano l’evoluzione nel tempo della probabilità degli eventi. Inoltre, si tiene conto delle misure adottate dall’imprese anche tramite le organizzazioni collettive a cui aderisce per prevenire i rischi e proteggere i beni.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche prendendo in considerazione il principio di mutualità per rispecchiare al meglio le condizioni economiche.
Danni indennizzabili, massimali e limiti
Per gli importi fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, di uno scoperto che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile mentre, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore ai 30 milioni di euro o grandi imprese, la quota a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le polizze assicurative prevedono poi dei massimali o limiti di indennizzo che, a seguito di accordo tra le parti, rispettano:
- fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata. Se le polizze sono stipulate in forma collettiva è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle esigenze di copertura;
- da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata;
- al di sopra dei 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è liberamente definito tra le parti;
Per i terreni, la copertura avviene nella forma “a primo rischio assoluto” entro il massimale proporzionato alla superficie del terreno.
Inoltre, i tempi di adeguamento previsti sono stati ridotti da 90 a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già attive l’adeguamento alle nuove disposizioni avviene al prossimo rinnovo o al successivo pagamento, in conformità alle condizioni allineate al Decreto Milleproroghe.
Conseguenze dela mancata stipula della polizza CAT NAT
La normativa prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo venga valutato “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Tuttavia, l’espressione utilizzata “sia valutato” potrebbe non implicare delle conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo.
Questo apre a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza dell’assicurazione e l’accesso ai “fondi pubblici”.
Non è stato specificato se, per accedere a sovvenzioni pubbliche in futuro, sia sufficiente che l’impresa abbia una copertura assicurativa al momento della domanda o se l’ente pubblico coinvolto verificherà la situazione assicurativa dell’impresa retroattivamente fino al 31 marzo 2025, negando l’agevolazione se la polizza è stata stipulata dopo tale data. La prima interpretazione sembra, tuttavia, essere quella giuridicamente più sostenibile.
In generale, si rileva che sarebbe da chiarire la questione relativa alla possibilità di ottenere contributi pubblici per i danni non coperti dalle polizze catastrofali. In assenza di indicazioni chiare, non si può affermare con certezza che le imprese, anche senza una copertura assicurativa completa, potranno fare affidamento su risorse pubbliche per la compensazione dei danni non assicurati.
Non per ultimo, in caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Termini di scadenza
La stipula è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle con sede legale all’estero che operano tramite una stabile organizzazione di servizi nel territorio italiano, iscritte nel registro delle imprese.
La scadenza è fissata al 31 marzo 2025 per le aziende oltre i 250 dipendenti. In questo caso è introdotto un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno 2025, per consentire alle aziende prive di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi e contributi). Decorsi i 90 giorni rileverà l’inadempimento.
La scadenza per adeguarsi e stipulare la polizza catastrofale per le aziende da 50 a 250 dipendenti è fissata al 1° ottobre 2025.
Infine, per le micro e piccole aziende la scadenza per adeguarsi e stipulare la polizza catastrofale è fissata al 31 dicembre 2025.
Nel caso delle medie, micro e piccole imprese l’inadempimento vale nell’immediato una volta trascorso il termine.
Conclusioni
Si raccomanda alle imprese di attivarsi tempestivamente all’obbligo di assicurazione, valutando le soluzioni più adeguate.
La sottoscrizione di una polizza contro i danni catastrofali non rappresenta solo un adempimento normativo ma anche un’opportunità per tutelare il patrimonio aziendale, garantendo la continuità operativa in caso di eventi avversi nonché un arco temporale più ristretto nella ricezione dei rimborsi assicurativi.

Redazione a cura dell’ H.R. Dr. Alessandro Gradelli & D.ssa Claudia Martini
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