Visto di Conformità
Il comma 11 dell’art 119 del DL Rilancio prevede che
“ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”

Il visto di conformità previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il superbonus, è rilasciato ai sensi dall’art. 35, D.lgs. 241/1997 (visto leggero) ossia dalla disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo.
Inoltre, i soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Anche in questo caso si tratta di un mero controllo formale di tipo documentale.
In particolare, il professionista dovrà controllare:
- la presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
- il possesso di redditi imponibili;
- il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia:
- CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
- la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori:
- legge 10 del 9 gennaio 1991;
- asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
- la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
- i documenti comprovanti il sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali, ecc.;
- i bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture/ricevute fiscali;
- la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni;
- La certificazione da parte dell’amministratore di condominio dalla quale risultino:
- le generalità e il codice fiscale del condomino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino;
- per gli interventi di efficienza energetica, la ricevuta di trasmissione all’Enea;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione.

Il visto può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’art 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/98 ossia:
- dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti agli albi;
- iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equivalenti o diploma di ragioneria;
- Consulenti del Lavoro;
- i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditorie quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale DM 19 aprile 2001;
- iscritti negli albi degli avvocati ed iscritti nel registro dei revisori contabili e legali;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
In ambito di superbonus 110% il visto di conformità attesta:
- la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta;
- la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati (in quanto obbligatorie);
- I soggetti incaricati del rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione dello stesso;
- Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione di sanzioni per le violazioni di norme tributarie, il visto di conformità infedele sulle comunicazioni di opzione di scelta tra sconto o cessione del credito è punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art 39 comma 1 lett. a) del D.lgs. 241/97).
Per ricapitolare, il visto di conformità è obbligatorio per gli interventi ricadenti nel:
- bonus ristrutturazione (o bonus casa);
- Ecobonus 50% e 65%;
- bonus facciate;
- sisma bonus;
- installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica;
- superbonus 110%.
Il visto di conformità, per i bonus ad aliquote inferiori del 110%, occorre indistintamente dal fatto che il credito venga ceduto alle banche, all’impresa esecutrice dei lavori e al fornitore di beni (sconto in fattura).
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