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Bonus 80 euro : Calcolo Credito

26 Maggio 2014

Bonus 80 euro

Specifiche per il Calcolo del Bonus di 80 euro

In base alle disposizioni introdotte dal decreto occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

  • verificare la «capienza» dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1 bis dell’art. 13);
  • calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1 bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);
  • determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto).

Per quanto concerne il primo punto (verifica della «capienza»), si precisa che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito.
In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
In relazione al secondo punto (calcolo del credito spettante), il comma 1 bis dell’art. 13 del Tuir prevede che se il reddito complessivo:

  1. non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;
  2. è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

o    Ad esempio, per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 24.600 euro, l’importo del credito spettante è pari a:

  • credito = 640 x [(26.000 – 24.600)/2.000] = 640 x 1.400/2000 = 640 x 0,7 = 448.

o    Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 25.500 euro, l’importo del credito spettante è pari a:

  • credito = 640 x [(26.000 – 25.500)/2.000] = 640 x 500/2000 = 640 x 0,25 = 160. L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir.
Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:

  • ha cessato il rapporto di lavoro il 31 marzo 2014 (90 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 90 = euro 157,81;
  • ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73.

In relazione al terzo punto (erogazione del credito da parte dei sostituti d’imposta), il comma 4 dell’art. 1 del decreto prevede che i sostituti d’imposta riconoscono il credito «ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile», mentre il successivo comma 5 prevede che il credito «è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso».
Con la circolare n. 8/E/2014, considerata la data di entrata in vigore del decreto, è stato specificato che i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento
delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito
spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno.
Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Ad esempio :

  • per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare l’importo da erogare nel mese il credito complessivamente spettante dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/245 x 31 = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre. Per le erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre.

Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali.

Ad esempio :

  • per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 ottobre 2014, per un totale di 154 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 154 = 270,03, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per i 30 giorni di giugno e settembre; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30 euro per i 15 giorni di ottobre.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, in cui non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Ovviamente, se l’erogazione avvenisse per motivi tecnici nei 7 mesi da giugno a dicembre 2014 l’importo sarebbe di 91,43 euro al mese.
Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33).

Per i Contratti Parasubordinati, valgono le stesse regole. Quindi, se il contratto di collaborazione dura per l’intero anno, l’aumento totale sarà di 640 euro che varranno corrisposti da maggio a dicembre, a 80 euro al mese. Se invece il contratto è iniziato dopo o si interrompe prima della fine dell’anno, si applicano le formule sopra illustrate.

Infine sono esclusi i contribuenti incapienti, ovvero i contribuenti devono avere un reddito da lavoro dipendente o assimilato che superi la soglia della capienza, cioè le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef. Non influiscono nel calcolo dell’imposta le detrazioni per familiari a carico.

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