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Investimenti in start-up innovative: detrazioni fiscali

15 Gennaio 2017

La Legge di bilancio 2017 è intervenuta in materia di detrazione per investimenti in start-up apportando diversi cambiamenti alla disciplina originaria.

Introduzione

Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di tali incentivi sono individuate con Decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il successivo D.M. Mef del 25 febbraio 2016. L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali  che  investono  prevalentemente  in start-up innovative.

Sempre con lo stesso decreto viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la start-up:

  • per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.

Detrazioni per investimenti in start-up

L’agevolazione fiscale a favore di contribuenti investitori persone fisiche si sostanzia in una detrazione d’imposta del 19 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 500.000 in ciascun periodo d’imposta; per le società (“soggetti IRES”) l’agevolazione fiscale opera invece come deduzione dal reddito complessivo; possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d’imposta. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico:

  • la detrazione per le persone fisiche è aumentata al 25%;
  • la deduzione per i soggetti Ires arriva al 27%.



Sono previste specifiche condizioni operative ai fini dell’ottenimento dei suddetti benefici fiscali.

La Legge di Bilancio 2017

La Legge di bilancio interviene su tali incentivi fiscali rafforzandone la portata. Il comma 66 prevede che, a decorrere dall’anno 2017, per le persone fisiche, l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000; il beneficio fiscale assume carattere permanente.

Viene inoltre stabilito che la percentuale dell’investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) sia aumentata al 30% del totale, a decorrere dal 2017.


  • Il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile passa da due a tre anni.




Esempi pratici

  • Fino alla scorso anno la detrazione Irpef massima non poteva superare l’importo di 95.000 € (19% di 500.000) dal 2017 invece si potrà arrivare fino a 300.000 € (30% di 1.000.000).

  • Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.


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